Macellazione tradizionale suini a domicilio per uso domestico privato

Pubblicata il 09/11/2023

Si informa la cittadinanza che  la Regione Veneto con propria nota n. 594263 del 02.11.2023, in considerazione dell'entrata in vigore della normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali (I&R) come da D.lgs. 134/2022 e dell'evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana (PSE) che attualmente non coinvolge gli allevamenti suini del Veneto, ha fornito alcune indicazioni per la campagna 2023/2024 (1 novembre 2023 – 28 febbraio 2024) di macellazione dei suini per il consumo domestico privato, al fine di evitare comportamenti a rischio.
Tali precauzioni servono a garantire condizioni di sicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni e a ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi, ancorché familiari. 
  

  • Presso gli allevamenti "non familiari" di suini, non è consentito che alla macellazione al di fuori del macello per autoconsumo sia presente personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento.
  •  Si raccomanda che qualora i suini da macellare al di fuori del macello siano due (numero massimo consentito), la macellazione del secondo e ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo. 
  • Si raccomanda che il personale che partecipa alla macellazione e lavorazione delle carni, compreso il norcino, proceda al lavaggio e disinfezione di attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature, ecc. a conclusione dell'attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini senza prima aver provveduto in tal senso.
  •  Durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus della PSA nell'ambiente (es. cani e gatti). 
  • In ogni caso deve essere garantito lo smaltimento corretto dei sottoprodotti della macellazione a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative - recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013 - nonchè dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti.
  •  A meno di variazione della attuale situazione epidemiologica per PSA nel territorio regionale, in alternativa allo smaltimento tramite ditta specializzata, i sottoprodotti di origine animale (SOA) derivanti dall'attività di macellazione familiare per autoconsumo possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale. 
 
Si informa, altresì, che l’ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota prot. n. 0195586 del 06.11.2023 ha inviato ai Comuni le indicazioni in merito alla macellazione dei suini per uso domestico al di fuori dei macelli autorizzati, come da D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, con allegati il modulo di comunicazione ed il modulo di invio campioni di Trichinella. 

In allegato:
  •  nota della Regione Veneto prot. n. 594263 del 02.11.2023;
  • nota ULSS 2 Marca Trevigiana prot. n. 0195586 del 06.11.2023 (contenente orari e recapiti per la trasmissione della comunicazione e la consegna dei campioni) con modello di comunicazione macellazione autoconsumo (da trasmettere all’azienda ULSS) e modulo di invio campioni per ricerca di Trichinella.
 
 

Allegati

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Allegato 14610069 - Nota Regione Veneto.pdf 215.06 KB
Allegato 1983679 - Nota ULSS 2 Marca Trevigiana.pdf 3.92 MB


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