Registro dei volontari - Informazioni

Associazioni - Registro dei volontari: vidimazione
Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore (Ets) secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore (art. 18 c. 2).
Il decreto fa chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.

Gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore (art. 18, c.1) ha previsto l’obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:
  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).
Nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale.

Le modalità di tenuta del registro dei volontari

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Altra importante novità rispetto al precedente decreto del 14 febbraio 1992 è la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
Procedimento
Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato che intende chiedere la vidimazione del Registro dei volontari, deve presentare un'apposita richiesta da presentare all'Ufficio Protocollo. (Modello richiesta vidimazione)
Documenti
  • modulo di richiesta compilato e sottoscritto
  • registro per il quale è richiesta la bollatura: nella copertina deve essere riportata la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale ed il tipo di registro
  • copia dello statuto dell'organizzazione, se non già depositato.
Costi    Non sono previste spese
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