Descrizione
Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge 15.1.1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), del Decreto Legislativo 22.12.2000, n. 395.
Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea; viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Il servizio di noleggio si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all’interno delle rimesse (presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto); la prestazione del servizio non è obbligatoria; l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore oppure dalla rimessa esclusivamente se ubicata in territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponi-bile a bordo dell’autovettura.