Accesso civico "semplice"

L’accesso civico semplice è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.
Fonte normativa
Art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. n. 97/2016.
Regolamento comunale per l’accesso civico e documentale (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 20.02.2019 in vigore dal 12.03.2019).
 
Cos'è l'accesso civico semplice?
E' il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge sul sito istituzionale e che non risultano pubblicati.
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), attualmente individuato nel Segretario Generale dott.ssa Patrizia Pavan. Recapito telefonico: 0422.831827
modulo per la richiesta di accesso civico semplice al R.P.C.T. (MOD. 1)
 
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
 
  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Istrana - via S. Pio X n. 15 – 31036 Istrana (TV)” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;
oppure
  1. Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto, o all’indirizzo mail protocollo@comune.istrana.tv.it o alla PEC istrana@pec.comune.istrana tv.it dell’ente;
oppure
  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti.
Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

Quanto costa?
L’accesso civico semplice è gratuito.
 
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto. In ogni caso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all’interessato.
In caso di accoglimento l'Ufficio competente   provvede alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
In caso di rifiuto o mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione dell'Amministrazione.
Descrizione
Modulo di accesso civico semplice (287.42 KB)
Inserita il 05/04/2019
Modificata il 05/04/2019
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