Accesso civico "generalizzato"

E’ stato introdotto dal D.lgs. n. 97/2016 con lo scopo di adeguare l’ordinamento italiano agli standards internazionali in materia di trasparenza. L’istituto è mutuato dal cd. FOIA – Freedom of Information Act – dei sistemi anglosassoni, dove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza mentre la riservatezza ed il segreto sono eccezioni. Le finalità dichiarate della nuova forma di accesso sono quelle di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso generalizzato si aggiunge così, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall’ordinamento italiano – accesso civico semplice e accesso documentale- che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

Fonte normativa
Art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, come modificato da art. 6 D.Lgs. n. 97/2016.
Regolamento comunale per l’accesso civico e documentale (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 20.02.2019 in vigore dal 12.03.2019).
 
Cos'è l'accesso civico generalizzato?
E' il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
All'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato (MOD. 2)
 
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:
 
  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Istrana - via S. Pio X n. 15 – 31036 Istrana (TV)” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;
oppure
  1. Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto, o all’indirizzo mail protocollo@comune.istrana.tv.it o alla PEC istrana@pec.comune.istrana tv.it dell’ente;
oppure
  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti.
Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali (carta o cd), confermati o adeguati annualmente dal Comune.
 
Presenza di controinteressati
Se l’istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:
  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
 
1.  Accoglimento
  • L'Ufficio competente trasmette, entro 20 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
 
2.  Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
 
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
  • l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.
 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:
  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
    modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. (MOD. 8)
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
    • dell'Amministrazione;
    • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:
  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. da parte del controinteressato (MOD. 6)
  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
  • avverso la decisione dell'Amministrazione;
  • e in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.
 
 
Descrizione
Modulo di accesso civico generalizzato (132.92 KB)
Inserita il 05/04/2019
Modificata il 13/08/2019
Modulo richiesta di riesame controinteressato (182.89 KB)
Inserita il 05/04/2019
Modificata il 05/04/2019
Modulo richiesta di riesame del richiedente (187.62 KB)
Inserita il 05/04/2019
Modificata il 05/04/2019
torna all'inizio del contenuto